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Avvocato

La "parabola" nel diritto

Avv. Giovanni Gatteschi e Avv. Marcello Catacchini con la collaborazione di Dott. Andrea Santini
(Studio Legale Gatteschi - Arezzo)

Sommario

  1. Premessa metodologica
  2. La ratio della normativa vigente
  3. Formalità per l′installazione
  4. Parabola e condominio
  5. Parabola e locazione
  6. Tutela dei diritti
  7. Conclusioni

1. Premessa metodologica

Ogni innovazione tecnologica crea una serie di problematiche di carattere giuridico, conseguenti al fatto che la normativa che regola il settore nel quale sorge la nuova tecnica, non prevedeva, né poteva prevedere, l´avvento della stessa, con il naturale ed ineliminabile effetto che, per un certo periodo, l´interprete e l´operatore del diritto sono costretti ad applicare norme dettate per altre e diverse fattispecie e dunque ad interpretarle in modo analogico.
La circostanza, come evidente, non solo rende più complessa la individuazione della regola da applicare, ma soprattutto da luogo ad un diritto "meno certo". E la certezza del diritto è (o dovrebbe essere) invece uno dei capisaldi degli stati moderni.
Tutto ciò è avvenuto (ed in buona parte ancora avviene) con il vasto "mondo internet", ma anche con le trasmissioni satellitari, che nel momento in cui si sono diffuse presso il grande pubblico, hanno dato luogo ad una serie di problematiche giuridiche non indifferenti, in primo luogo per il sostanziale superamento degli ordinari confini comunicativi.
In queste note ci occuperemo di un aspetto forse più marginale di queste problematiche, ma particolarmente rilevante per ogni operatore del settore, quello delle "antenne paraboliche" e della loro installazione.
Eurosatellite − grazie alla quale è sorto questo spazio di servizio e di approfondimento giuridico − ha formato negli anni migliaia di installatori di antenne che hanno a loro volta installato migliaia di antenne.
Inutile dire che le prime installazioni hanno dato luogo a controversie, dissidi e problemi non di poco conto specie perché sorti con vicini di casa.
I problemi sorgevano proprio perché la normativa da applicare era incerta, i precedenti giurisprudenziali non esistevano e dunque qualunque operatore si occupasse del problema si trovava di fronte a "buchi normativi" ai quali tentava di supplire mediante quella interpretazione analogica che, per sua stessa natura, non era in grado di dare una reale uniformità applicativa.
Come sempre poi, il diritto si adegua alla nuova realtà e, mano a mano che il fenomeno diveniva "di massa", nascevano le prime norme di legge e nel contempo emergevano i primi precedenti giurisprudenziali che nel loro complesso andavano a formare un quadro normativo sempre più chiaro.
Oggi, a distanza di ormai tre lustri dalla nascita del fenomeno, può affermarsi esistente una regolamentazione del problema "antenna parabolica" quasi completa e comunque atta a consentire a ciascuno di operare in una ambito di significativa "certezza".

2. La ratio della normativa vigente

In queste note riteniamo non essenziale procedere ad un excursus storico delle varie normative e pronunce giurisprudenziali più significative.
Riteniamo invece utile, prima di esaminare l´attuale quadro normativo di riferimento, sottolineare come la ratio delle ultime norme, che deve quindi costituire la base per una corretta interpretazione della legislazione vigente, è quella che, con latinismo caro ai giuristi ma tipicamente maccheronico, potremmo definire del "favor parabolis".
Il principio informatore della materia qui trattata è da ricondursi all´articolo 21 della Costituzione che sancisce il diritto di ogni uomo a manifestare liberamente il proprio pensiero; tale "libertà di manifestazione" sottende e garantisce necessariamente il diritto di ciascuno a poter formare il proprio pensiero individuale nel modo più critico possibile e senza condizionamenti di sorta.
Nella società del villaggio globale, tale "libertà di formazione del pensiero" può trovare esplicitazione solo ove sia garantita la possibilità al singolo di poter accedere liberamente al maggior numero possibile di canali e fonti di informazione, cosicché ciascuno possa enucleare, attraverso la dialettica del pluralismo mediatico, un proprio pensiero, originale ed irripetibile.
Inoltre è anche necessario, per non ridurre il citato articolo 21 della Costituzione ad una semplice dichiarazione programmatica, salvaguardare l´effettività della trasmissione delle informazioni tra i vari soggetti, indipendentemente dal mezzo che essi decidano di adottare per manifestare il proprio pensiero (nel caso, trasmissioni via satellite che debbono quindi poter essere ricevute da chiunque lo voglia).
Il quadro appena delineato ha fatto sì che, in seno all´amplissima fattispecie tutelata dall´articolo 21 della Costituzione., si concretasse, grazie agli input di una pur datata, ma sempre emblematica giurisprudenza di Cassazione, il riconoscimento un più specifico "diritto alla parabola" (inteso come il diritto di ciascuno ad installare e mantenere una antenna parabolica − mezzo con il quale è possibile accedere ad una vasta gamma di fonti di informazione − ) che, stante il suo rango costituzionale, ha un valore pressochè assoluto e comunque tale da sottordinare altri ed eventualmente confliggenti, diritti.
Sulla sorta delle precedenti considerazioni si sono mossi negli ultimi anni sia il legislatore che la giurisprudenza, da un lato eliminando in maniera pressoché totale vincoli e autorizzazioni per l´installazione delle antenne paraboliche e dall´altro concedendo un ambito di tutela effettiva al "diritto alla parabola" spettante al singolo individuo, anche in quei casi (tra tutti si sottolineano le situazioni di condominio e di locazione) in cui esso si manifestava in forte attrito con i diritti e gli interessi di soggetti terzi.

3. Formalità per l′installazione

Il primo aspetto della problematica qui trattata che può ingenerare dubbi sia nell´utente che tecnico del settore, riguarda la necessità o meno di una autorizzazione per l´installazione di antenne paraboliche.
L´incertezza che in un primo tempo ha caratterizzato tale questione è stata fugata dalla disciplina dettata dal D.lgs. 55/97 (che riprende quanto enunciato dall´articolo 318 del Codice Postale), che individua nell´abbonamento alle radiodiffusioni nazionali (abbonamento RAI) il titolo necessario e sufficiente per l´installazione di un´antenna parabolica atta alla sola ricezione di trasmissioni televisive via satellite: chi, dunque, sia regolarmente titolare di abbonamento RAI potrà, senza necessità di ulteriori formalità, collegare una apparecchiatura parabolica radioricevente al proprio impianto televisivo.
Oltre alle sanzioni per coloro che non sono in regola con gli adempimenti relativi all´abbonamento RAI − che comunque prescindono dall´istallazione di una antenna parabolica − il D.lgs. 55/97 prevede specifici profili sanzionatori per coloro che colleghino le proprie antenne paraboliche ad apparati diversi da quelli di ricezione televisiva o che ne facciano un uso diverso da quello della mera radioricezione (la radiotrasmissione, ad esempio, per la quale il nostro ordinamento prevede la necessità di ottenere specifiche licenze).
Un ulteriore vincolo all´installazione può derivare dai Regolamenti Comunali in materia di installazione di antenne paraboliche nei centri storici emanati in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 249/97: è luogo comunque sottolineare che, in linea di massima, detti regolamenti non pongono limiti o divieti stringenti all´installazione, ma dettano semplicemente − impostazione questa condivisa anche dalla Corte di Giustizia dell´Unione Europea − norme per un inserimento armonico e non deleterio per il contesto paesaggistico ed artistico, delle apparecchiature radioriceventi.
A questo proposito si deve ricordare, benché la fattispecie abbia una incidenza decisamente residuale, che in alcune occasioni la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente il reato di distruzione o deturpamento di bellezze naturali (articolo 734 del Codice penale), qualora vengano effettuate installazioni si antenne paraboliche di dimensioni particolarmente cospicue in luoghi il cui aspetto paesaggistico o artistico riceva una specifica e particolare tutela.
La configurabilità di detto reato quindi procede da due elementi: il primo, giuridicamente certo, riguarda la necessita dell´esistenza di un provvedimento amministrativo che vincoli ad un particolare regime di protezione una determinata zona, il secondo, di carattere squisitamente estetico, afferisce alla valutazione dell´impatto ambientale dell´installazione e dunque vengono in causa aspetti quali le dimensioni, il colore e le eventuali scritte pubblicitarie apposte sulla parabola, il posizionamento della stessa, la presenza di un meccanismo di direzionamento nonché le peculiari caratteristiche del luogo di installazione; tutto questo ci porta a configurare, nell´ottica di una compatibilità tra l´installazione di antenne paraboliche e la normativa penale vigente, una sorta di "deontologia dell´installatore", il quale deve non solo attenersi alle disposizioni legislative in materia e far uso delle più avanzate conoscenze tecniche a sua disposizione nello svolgimento della sua opera, ma anche tener conto dell´impatto ambientale e dell´invasività dell´impianto che deve esser installato.
Infine due ultime note normative ad uso dei rivenditori e dei tecnici del settore: il D.lgs. 615/96 − che detta i requisiti per la commercializzazione di antenne paraboliche all´interno dell´UE e l´apposizione ad esse del marchio CE − ed il D.P.R. 380/01 Sez. IV Capo V Parte II − che indica gli standard minimi e le modalità obbligatorie per la progettazione, l´installazione ed il collaudo degli impianti −. Si evita il commento di tali norme rinviando il lettore al loro mero esame testuale.

4. Parabola e condominio

Se nel paragrafo precedente sono state analizzati gli adempimenti e le cautele necessari per l´istallazione di una parabola, nel presente si vedrà come reagisce l´ordinamento giuridico nell´ipotesi in cui il diritto alla parabola del singolo − che, come si è visto, gode rilevanza costituzionale poiché rientra, seppur latu sensu, tra le fattispecie coperte dall´articolo 21 della Costituzione. − vada a confliggere con i diritti altrui.
Ipotesi paradigmatica ed in concreto frequentemente ricorrente di detta conflittualità è rappresentata dal contenzioso che prende le mosse dai rapporti condominiali: anche se l´idea stessa di condominio presuppone una particolare limitazione delle libertà di ciascun condomino al fine di non comprimere oltre misura quella degli altri e comunque con lo scopo di tutelare il reciproco diritto alla riservatezza, ciò non vuol dire che possa essere permessa la soppressione, in nome del "superiore interesse del condominio", di un diritto soggettivo di rilevanza costituzionale appartenente a ciascun condomino, quale è quello alla parabola.
Nulla quaestio se un soggetto decide di installare una parabola su di un immobile di sua esclusiva proprietà, ma, qualora l´immobile sia in condominio, l´installazione va contro al principio del pari uso della cosa comune? Ed ancora, quali sono le condiciones sine quae non per l´istallazione di un impianto condominiale di ricezione da satellite?
Per districarsi in questo complesso quadro senza tema di ingenerar confusione, sarà d´uopo analizzare separatamente le varie ipotesi di conflitto tra condomini a seconda che debba essere installato un impianto parabolico centralizzato o indipendente.

5. Parabola e locazione

Molto più lineare è invece l´analisi dell´impatto che ha avuto il riconoscimento del diritto alla parabola sull´istituto della locazione: il locatore non può in alcun modo vietare che il conduttore installi sull´immobile di sua proprietà una antenna parabolica, quando questa non provochi lesioni all´immobile; debbono comunque essere ritenute efficaci eventuali clausole, contenute nel contratto di locazione, che pongano limiti omologhi a quelli di cui al paragrafo precedente al modus exercendi del "diritto di parabola" (circa luoghi e modalità di installazione).

6. Tutela dei diritti

In chiusa passiamo ad una rapida panoramica degli strumenti di tutela del diritto alla parabola forniti dall´ordinamento giuridico.
Nell´ipotesi in cui un soggetto si veda posto un illegittimo divieto di installazione di antenna parabolica, potrà usufruire delle forme ordinarie del giudizio di cognizione, richiedendo eventualmente la tutela preventiva di natura cautelare di cui all´articolo 700 del Codice di procedura civile: stante la rilevanza costituzionale del diritto in questione si è portati a ritenere − anche sulla scorta di conformi pronunce giurisprudenziali − che un illegittimo divieto di installazione integri i requisiti richiesti dal predetto articolo per l´ emanazione di provvedimenti d´urgenza.
Qualora invece si verifichino turbative illecite dell´utilizzo di un impianto parabolico già esistente, sarà naturale − in ragione della maggiore speditezza delle azioni possessorie − il ricorso all´ actio manutentionis ex articolo 1170 del Codice civile o all´ actio reintegrationis ex articolo 1168 del Codice civile specialmente atta a ristabilire lo status quo ante in caso di rimozione abusiva da parte di terzi dell´impianto parabolico.

7. Conclusioni

La breve dissertazione che qui si conclude non ha certo la pretesa di essere esaustiva di ogni questione sull´argomento, ma si pone piuttosto come un quadro sintetico ed analitico della regolamentazione alla quale il nostro ordinamento giuridico sottopone l´attività di installazione di antenne paraboliche ed il loro utilizzo.
Un agile compendio ragionato in cui vengono esposte le principali problematiche giuridiche inerenti alla ricezione di trasmissioni televisive via satellite, che, grazie alla sua struttura ipertestuale, si presta ad una lettura multilivello dalla quale potranno trarre utili spunti sia il "tecnico del diritto" che il "tecnico installatore", sia anche il semplice utente di trasmissioni satellitari.
Lo Studio Legale Gatteschi rimane disponibile per ogni chiarimento riguardo quanto appena trattato e comunque continuerà nella sua costante opera di studio ed aggiornamento al fine di poter fornire un´informativa puntuale e soluzioni in linea con le più recenti novellae normative e giurisprudenziali sulla disciplina relativa agli impianti di ricezione satellitare.

Avv. Giovanni Gatteschi
Avv. Marcello Catacchini
(Studio Legale Gatteschi)

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